IA e sicurezza sul lavoro: strumenti di prevenzione avanzatissimi, ma nuovi rischi e limiti normativi precisi. Il rapporto INL di marzo 2026 fa chiarezza.
L’impiego dell’intelligenza artificiale nella sicurezza sul lavoro è rapidamente passato da una fase sperimentale a un utilizzo concreto nelle linee produttive, negli uffici HR e nei centri operativi di molte aziende italiane. Il recente rapporto INL — pubblicato a marzo 2026 nel documento ministeriale “Verso l’Osservatorio sull’adozione di sistemi di IA nel mondo del lavoro” — offre per la prima volta una visione complessiva di questa trasformazione.
I punti chiave per datori di lavoro, RSPP e consulenti SSL:
> Il DVR non può essere delegato all’IA: ai sensi dell’art. 17 del D.lgs. 81/08, la valutazione dei rischi è un obbligo non delegabile del datore di lavoro. L’utilizzo di software IA per la redazione automatica del DVR, senza supervisione qualificata, configura una violazione con potenziali profili di responsabilità penale.
> Controllo a distanza e AI Act: i sistemi di monitoraggio IA (telecamere intelligenti, analisi dello stress dalla voce) sono vietati o ammessi solo in casi eccezionali. Il consenso del lavoratore non costituisce base giuridica valida per via dello squilibrio contrattuale. I sistemi “ad alto rischio” ai sensi del Reg. UE 2024/1689 richiedono supervisione umana e valutazione d’impatto sui diritti fondamentali.
> Technostress e stress da algoritmo: nuovi rischi psicosociali da valutare nel DVR, in convergenza tra D.lgs. 81/08 e Legge 132/2025.
> Le opportunità concrete: manutenzione predittiva tramite sensori IoT, DPI intelligenti con monitoraggio in tempo reale, analisi dei near miss con algoritmi ML, formazione e-learning adattiva conforme all’Accordo SR 17/04/2025.
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